Cittadinanzattiva a colpi di penna per la salvaguardia dell'acqua
Alla Direzione Alto Calore ed alla Prefettura Avellino
La presente fa seguito alla pec del 19.07.2022 di questa Rete Tutela Consumatori con la quale si invitava/diffidava il Consiglio del Distretto Ambito Calore Irpino di soprassedere alla votazione della proposta all’ordine del giorno della riunione del consiglio del 20.7.2022 afferente la suddivisione del Distretto Ambito Calore Irpino in due Distretti: 1.Distretto Irpino; 2.Distretto Sannita. La sintesi della motivazione dell’invito/diffida veniva declinata dal fatto che la materia della proposta del deliberato, avendo direttamente ed indirettamente importanti ripercussioni anche sull’assetto societario dell’Alto Calore Spa , non rientrava nelle funzioni dei Consiglieri del Distretto, quali rappresentanti degli enti locali soci dell’Alto Calore Servizi Spa , ritenendolo di esclusiva competenza dell’Assemblea Straordinaria dei Soci come previsto dallo statuto che recita testualmente: “art.15 c.1 lettera a - l’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusioni, scissioni e trasformazioni”. Il Consiglio del Distretto Calore Irpino nella riunione del 20 luglio 2022 ha votato la proposta di cui all’oggetto approvandola all’unanimità dei presenti come da deliberato n.2 del 20.7.2022 pubblicato il 27 luglio 2022 sul proprio sito istituzionale. Pertanto si chiede l’annullamento in autotutela di detto deliberato in quanto questa Rete di Tutela Consumatori insiste sul fatto che la materia trattata, sin dalla fase propedeutica al processo amministrativo per la modifica dell’Ambito debba essere oggetto di deliberato dell’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Alto Calore Servizi Spa perché non è compresa nelle competente, funzioni e attività ordinariamente delegate dagli Enti locali alla rispettiva rappresentanza in sede del Consiglio Distrettuale Calore Irpino. Da una disamina semplicistica si potrebbe essere indotti a ritenere che il tema sia da trattare separatamente nel senso che una cosa è l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Alto Calore Spa che nel caso di specie riguarda modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusioni, scissioni e trasformazioni nel proprio ambito societario altra cosa sarebbe una proposta del Consiglio di Distretto Alto Calore Irpino che attiene alla modifica dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino. Se i due aspetti vogliamo analizzarli in questo senso allora è ragionevole ritenere che la pretesa di questa Rete di Tutela dei Consumatori sarebbe pretestuosa e priva di qualsiasi elementare fondamento giuridico. Invero riteniamo che l’analisi del contesto ci dovrebbe portare a ritenere che l’attività dei due organi assembleari entrambi sono legittimamente interessati alla trattazione della medesima materia in quanto gli effetti prodotti dalla proposta deliberata di divisione del Distretto Calore Irpino risulta avere oggettive ed intrinseche conseguenze rispetto ad diversi criteri di differenziazione territoriale e socio economico che incidono immediatamente, a medio e lungo termine sulla trasformazione dell’Alto Calore Servizi in un momento così delicato che sta attraversando per il procedimento fallimentare in trattazione dal Tribunale delle Imprese di Napoli. Per questa ragione riteniamo imprescindibile che il procedimento amministrativo per la modifica del Distretto Calore Irpino debba passare prima necessariamente, come da Statuto, per l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Alto Calore Servizi, in quanto tutti gli enti locali che ne fanno parte con i rispettivi capitali devono necessariamente essere messi nelle condizioni di poter deliberare sul delicato argomento, di cui peraltro sono obbligati proprio dal citato statuto, per poi veicolare il proprio e più completo ed esaustivo contributo con un atto deliberato attraverso i rispettivi rappresentanti (30 a fronte dei circa 190 enti locali soci) in sede di riunione del Consiglio Distrettuale. Del resto nemmeno lo Statuto nelle funzioni del Consiglio Distrettuale Calore Irpino, approvato in seno allo Statuto Ente Idrico Campania con deliberazione del Comitato Esecutivo art.14 desunto dal dettame dell’art.14 l.r.2.12.2015 n.15, si rinviene chiaramente che il Consiglio Distrettuale possa formulare proposta di modifica tout court di divisone o altro di un medesimo Consiglio Distrettuale senza tenere conto in concreto delle peculiarità del servizio idrico integrato, delle tipologie di gestioni in essere e finalità del servizio idrico integrato rispetto alla necessità certa di garantire anche per il futuro l’equilibrio ambientale e delle risorse sostenibili anche dai destinatari consumatori eludendo l’esame del contenuto di un appropriato deliberato di circa 190 sindaci quali soci con i rispettivi territori amministrati che per i motivi citati sono tenuti a riunirsi in Assemblea straordinaria per contribuire a dare la migliore risposta possibile al processo amministrativo della deliberata modifica dell’Ambito del Distretto Calore Irpino operata molto frettolosamente dal Consiglio del Distretto nella seduta del 20.7.2022. Non si è tenuto in debito conto del legiferato della Regione Campania intervenuta con L.r. del 9 marzo 2022 n.2 che con l’art.1, comma 1, lettera a) ha modificato l’art.6 della l.r.15/2015 nei testuali termini: “1.Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio, l’affidamento del servizio idrico è organizzato per ambiti distrettuali. 2.In attuazione del comma 1, il termine dell’ATO regionale è ripartito in Ambiti Distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale. 3.La Giunta regionale, anche in conseguenza dell’istituzione di nuovi comuni o delle modificazioni di comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n.152/2006. Con la stessa delibera, la Giunta regionale assegna all’Ente Idrico campano un termine non superiore a trenta giorni per l’approvazione delle conseguenti modifiche al proprio statuto”. La citata novella legislativa non si è tenuta in debito conto perché nel caso di specie la proposta deliberata dal Consiglio di Distretto attiene al dispositivo generale di cui al c.1 che cita il conseguimento di una maggiore efficienza gestionale ed una miglior qualità del servizio all’utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio che attiene in primo luogo proprio all’intero territorio attualmente perimetrato nel Distretto Calore Irpino che si intende modificare in due distinti Distretti. Come si può riscontrare non attiene a sopravvenute modifiche o costituzioni di nuovi comuni o altri enti che compongono l’attuale Distretto Calore Irpino. Questo dato impone una ulteriore riflessione sul fatto che risulta ancora più importante l’invocato deliberato dell’Assemblea dei Soci dell’Alto Calore Servizi Spa in quanto l’unicità del Distretto Calore Irpino è costituito da quasi tutti i comuni della provincia di Avellino ed un numero consistente della Provincia di Benevento quali soci di capitale dell’Alto Calore Servizi Spa ed inoltre unici soggetti che conoscono in concreto ed in modo attuale e diretto i rispettivi territori con tutte le criticità potenzialità che esprime e subisce il territorio stesso nonchè le peculiari dinamiche della gestione di fatto decennale e in continuità del servizio idrico da parte dell’Alto Calore. Per questo non avvertire la necessità di ascoltare e valutare il propedeutico deliberato dell’assemblea straordinaria dei soci dell’Alto calore Servizi spa, pur prescindendo dagli errori o da motivi di legittimità del procedimento amministrativo, come movimento civico di tutela dei consumatori, questo ci allarma e non poco. Per questa ragione invitiamo ancora una volta a riesaminare il deliberato ed all’esito di disporre l’annullamento in autotutela rimandando il prosieguo all’esito del propedeutico deliberato dell’Assemblea dei Soci dell’Alto Calore Servizi Spa perché la “posta in gioco” e altissima e riflette la conservazione del benessere essenziale della vita delle future generazioni e non può e non deve essere liquidata da 30 rappresentanti degli enti locali che a nostro modesto parere civico non sono legittimati a farlo per gli evidenziati motivi. Tanto è doveroso fare in presenza di un errore di fatto nel deliberare una proposta su materia di competenza dell’Assemblea Straordinaria de Soci dell’Alto Calore Irpino S.P.A per i motivi sopra esplicitati, il cui rimedio rimane il ricorso all’annullamento in autotutela da parte della pubblica amministrazione anche in ossequio alla massima del Consiglio di Stato sez.6 Sent. 5.3.2014 n. 1036 che si riporta di seguito integralmente e nella quale si chiarisce che “ …...ai fini dell’inquadramento di un atto amministrativo non assume rilievo derimente l’auto qualificazione datane dall’amministrazione emanante dovendosi invece riguardo al suo contenuto sostanziale ed alla funzione da esso perseguita. L’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’amministrazione è incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinchè ricorra una ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’autorità emanante,obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo,valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto ne alla rettifica si può far luogo oltre un congruo limite temporale onde pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell’atto”. In attesa di positivo riscontro si porgono distinti saluti. Dott.ssa Marcarelli Angela Coordinatrice Assemblea Territoriale Montefalcione Avellino Bassa Irpinia rete Consumatori Avellino