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Solofra questione ambientale.

Il Tar respinge la richiesta di sospensiva della CERIS srl per la bonifica del sito Corcosol

Il T.A.R. Campania sezione Salerno, con Ordinanza n° 00618/2018 pubblicata il 20.12.2018, ha posto finalmente un punto fermo sulla complessa vicenda della bonifica del sito Corcosol, che alcuni hanno definito il “pantano Corcosol”, in cui si sono ritrovati vari Enti, varie società e vari gruppi societari.

Si tratta di piani di caratterizzazione che riguardano la bonifica del sito Corcosol, non attuati e/o completamente attuati da ben 14 anni: il primo, del 2004 ex D.M. n°471/99, approvato il 12.11.2004, ed il secondo del 2015, ex art. 242 D. Lgs. 152/06, approvato con D.D. n° 33 dell’11.02.2015. Dal 24.02.2017, però, con contratto di fitto di ramo d'azienda, l’onere di realizzare le attività del Piano di Caratterizzazione Corcosol (ex DM 471/99), è stato posto a carico della società la CERIS srl.

Il nuovo gestore ha sollevato il c. di a. della Corcosol (ed il futuro organo di liquidazione), dall'obbligo di adempiere al detto piano e dalle conseguenze di rilievo penale, connesse alla «omessa bonifica». Dopo un silenzio più che decennale, a settembre 2018, si accendono i riflettori sulla vicenda Corcosol, che è solo uno dei 169 Sir (siti di interesse regionale potenzialmente inquinati), inseriti nel piano regionale di bonifica.

La cosa assume anche connotati politici: per presunte incompatibilità, vengono chieste a più riprese le dimissioni di Pio Gagliardi, consigliere di minoranza, e, da circa un anno, Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Solofra.

La cosa è anche alquanto singolare: i fatti (l’interramento di circa 45mila metri cubi di fanghi e scarti di lavorazioni industriali a 9 mt di profondità per circa 5 mila mq), come dicono gli Enti, gli inquirenti e la stessa stampa, sono ascrivibili al periodo 1986/1996, ma l’ingresso in Corcosol di Pio Gagliardi risale al 2001, ben cinque anni dopo l’ultimo periodo dell’ipotizzato interramento di fanghi e scarti di lavorazioni industriali!

A settembre 2018 Solofra viene paragonata alla terra dei fuochi. Il Comune si autoassolve da ogni responsabilità confidando nell’operato della Magistratura: è bene che tutto si incentri sulla Corcosol e su vicende molto tecniche legate alla bonifica del sito, sulle conferenze di servizi, sui piani di caratterizzazione, sulle analisi di rischio e sull’operato dei numerosi Enti coinvolti, che a quel punto hanno agito. Ad esempio:

- con provvedimento prot. n. 36196 del 13.09.2018, la Provincia di Avellino ha diffidato la CERIS srl ad ottemperare, entro 30 giorni, a quanto richiesto dall'ARPAC, per il completamento delle attività di Caratterizzazione e di Analisi di Rischio del sito in esame;

 - con provvedimento prot. n. 41117 del 26.10.2018, la stessa Provincia di Avellino ha diffidato la CERIS srl ad ottemperare ad horas alla definizione del procedimento ambientale, incaricando, in mancanza, il Comune di Solofra per l'intervento sostitutivo.

La corposa attività degli Enti coinvolti nella vicenda Corcosol, diretta ad imputare precise responsabilità nella definizione del procedimento ambientale, ha fatto via via scemare l’interesse della stampa avellinese che aveva sollevato il caso.

L’attività amministrativa finalizzata a definire “chi deve fare cosa e quando” è stata oggetto di ricorso al TAR, con richiesta di “sospensiva” da parte del soggetto contrattualmente obbligato alla bonifica del sito.

Il TAR Campania sezione Salerno, con Ordinanza 00618/2018, ha respinto la richiesta di sospensiva della CERIS srl, ritenendo il ricorso non favorevolmente valutabile ai fini cautelari. Il periculum in mora, poi, non ha il carattere dell’irreparabilità ed è, comunque, destinato a cedere, in un’ottica di bilanciamento d’interessi, rispetto al prevalente interesse pubblico di giungere alla celere bonifica del sito Corcosol.

Ora, salvo ulteriori possibili impugnazioni, aldilà di tante istanze endoprocedimentali che lasciano il tempo che trovano, è stato definito “chi deve fare cosa e quando”, e, nell’eventualità che ci fossero inottemperanze, diventa gioco forza impossibile non procedere per l’ipotesi di omessa bonifica ex art. 452-terdieces c.p.

A questo punto anche gli Enti territorialmente competenti (in primis il Comune e poi la Regione), non avrebbero più alibi e sarebbero costretti ad intervenire d’ufficio (ex artt. 244 comma 4 e 250, D. Lgs. 152/06), qualora i soggetti obbligati non dovessero procedere alla bonifica del sito Corcosol

mariomartucci

 

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